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STATUTO ISIPU
STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI PALEONTOLOGIA UMANA
Scopi, Attività, Durata, Sede
Art. 1
L'"Istituto Italiano di Paleontologia Umana"
(da ora in avanti denominato come Istituto), eretto in Ente Morale con Regio
Decreto 23 ottobre 1927 n. 2165, non ha scopo di lucro, ha funzione di centro
di riferimento, coordinamento, promozione e sviluppo per tutto ciò che riguarda
lo studio e la ricerca nel campo della Storia Naturale del Genere Homo, intesa
(qui e in seguito) come l'insieme e l'integrazione delle discipline
scientifiche che concorrono alle conoscenze geologiche, paleoecologiche,
paleobiologiche, paleoantropologiche e archeologico-preistoriche del
Quaternario.
Art. 2
L'Istituto raggiunge i suoi scopi progettando,
promuovendo, organizzando ed effettuando ricerche sul territorio e analisi di
laboratorio, conservando e valorizzando collezioni di studio e reperti,
coadiuvando le Autorità preposte nella difesa del patrimonio nazionale con
riferimento alla Paleontologia Umana.
Art. 2 bis
L’Istituto e i suoi Soci si impegnano a tutelare,
valorizzare e ricordare in ogni forma e con ogni mezzo la memoria, la storia, i
reperti provenienti dalle ricerche scientifiche in ambito preistorico,
paleontologico e archeologico svolte dall’Istituto e dai suoi membri su tutto
il territorio nazionale.
In particolare l'Istituto:
a) Promuove la ricerca, gli studi e il progresso delle
conoscenze per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
antropologico, archeologico e paleontologico del Quaternario;
b) Partecipa e organizza attività scientifiche, di scavo,
di restauro, conservazione e studio dei reperti;
c) Organizza e patrocina congressi, convegni, conferenze,
manifestazioni scientifiche in genere;
d) Esercita la formazione didattica, educativa e
professionale;
e) Sviluppa l'interazione con università, enti di ricerca
pubblici e non, enti pubblici o privati ed imprese anche mediante progetti di
ricerca, convenzioni e protocolli d'intesa;
f) Collabora con istituzioni nazionali ed internazionali
per lo sviluppo e la diffusione della cultura scientifica;
g) Elabora e sostiene progetti di ricerca nei propri
ambiti di studio a livello nazionale e internazionale;
h) Assegna borse di studio o altre forme economiche per
il sostegno alla ricerca nei settori in cui opera;
i) Pubblica direttamente o tramite terzi e/o promuove la
pubblicazione di riviste, atti, periodici, monografie, articoli, studi e
ricerche in genere, inerenti al settore in cui opera;
i) Favorisce la comunicazione fra le diverse discipline
operanti nel settore o che svolgono attività connesse.
L’Istituto, al fine di perseguire i propri scopi
statutari, può avvalersi dell’attività di personale autonomo e/o di personale
dipendente, anche tra gli associati.
Art. 3
La durata dell'Istituto è a tempo indeterminato.
Art. 4
L'Istituto ha sede legale in Anagni FR). Con delibera del
Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi distaccate sia in Italia che
all'Estero.
Patrimonio
Art. 5
Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituto
e da quelli che lo diverranno;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi
di gestione.
Art. 6
Le entrate dell'Istituto sono costituite:
a) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali
fissate dal Consiglio Direttivo;
b) dagli avanzi di gestione derivanti da manifestazioni,
eventi, corsi di formazione, stage, visite culturali e didattiche, utilizzo di
spazi, attrezzature e servizi connessi anche in forma digitale con la fruizione
del patrimonio dell'Istituto per motivi di studio, ricerca, formazione o
didattica.
c) da erogazioni, donazioni, lasciti e contributi, sia da
privati che da organizzazioni, enti e comitati pubblici e privati;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l'attivo sociale.
Art. 7
L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, il
Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio d’esercizio o rendiconto da
sottoporre all'Assemblea Generale dei soci. È fatto divieto di distribuire
anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o
capitale durante la vita dell’Istituto, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Soci
Art. 8
Possono essere soci dell'Istituto tutte le persone
fisiche e giuridiche che abbiano competenza o abbiano acquisito benemerenze nei
campi di studio dell'Istituto e che ne condividano gli scopi.
Art. 9
Le modalità di ammissione e i requisiti minimi per
accedere a socio dell’Istituto sono definiti dal Consiglio Direttivo, sono
descritti nel Regolamento e possono essere modificate su richiesta del
Consiglio Direttivo e dalla maggioranza relativa dei soci Effettivi e Onorari
nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci.
All’atto dell’ammissione i nuovi soci sono tenuti a
versare l’eventuale quota di ammissione e quota annuale associativa stabilite
dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio non è temporanea e tutti i soci
effettivi in regola con le quote associative e gli onorari hanno uguale diritto
di voto. L’eventuale quota associativa ed eventuali altri contributi non
possono essere trasmessi se non per trasferimento mortis causa; è esclusa la
rivalutabilità della quota sociale.
Art. 10
I soci si suddividono in Effettivi, Onorari, Sostenitori
e Volontari. I soci Effettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa
annuale.
a) sono soci Effettivi le persone fisiche e giuridiche
che corrispondano ai requisiti enunciati nel precedente art.8;
b) sono soci Onorari le persone fisiche nominate dal
Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea per riconosciuto prestigio e
competenza nel settore o che si sono distinti in ambito scientifico in modo
particolare nell'ambito dell'Istituto.
c) sono soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche
che partecipino anche una tantum, con un congruo contributo materiale o
economico o di servizio, al raggiungimento degli scopi sociali;
d) sono soci Volontari le persone fisiche che intendono
perseguire gli scopi dell’Istituto partecipando in prima persona alle attività
culturali e prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza fine
di lucro.
Art.11
Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione
sulla base dei criteri selettivi espressi nell’Art.9.
All'atto dell'ammissione i nuovi soci sono tenuti a
versare la quota di ammissione e la quota associativa annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto all'Assemblea Generale i soli soci
Onorari e i soci Effettivi, che non si trovino in morosità con la quota
associativa annuale.
Art.12
La qualità di socio si perde mortis causa, per
dimissioni, morosità, indegnità.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al
Consiglio Direttivo che ne prende atto.
La decadenza dalla qualifica di socio per morosità si ha
quando, per tre anni consecutivi, il socio non corrisponde la quota
associativa.
L'indegnità è sancita per iscritto dal Consiglio
Direttivo nel caso di comportamento del socio difforme dagli scopi sociali o
tale, comunque, da portare pregiudizio scientifico, danno morale o materiale
all'Istituto; l'Assemblea Generale deve ratificare la decadenza per indegnità.
Organi
Art.13
Sono organi dell'Istituto:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore
unico.
In aggiunta agli organi dell’Istituto, opera la
Segreteria Amministrativa che coadiuva il Consiglio Direttivo nella gestione
organizzativa e amministrativa di tutte le attività e il Responsabile di sede,
che organizza e gestisce le attività in sede.
Tutte le cariche, se rivestite da soci, sono a titolo
gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare
alle riunioni o per assolvere a specifici incarichi.
Assemblea Generale
Art.14
L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Consiglio
Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta i soci rappresentanti almeno i
2/3 dei soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una
volta l'anno, anche in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario precedente, per l'approvazione del bilancio
d’esercizio o rendiconto, su convocazione del Consiglio Direttivo.
La convocazione avviene per posta elettronica, con un
preavviso di almeno sette (7) giorni precedenti la riunione e deve contenere
l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà la
riunione. Il recapito cui inviare la convocazione è quello risultante dal libro
soci.
Ogni socio può essere latore al massimo di due deleghe.
Art.15
L'Assemblea Generale dei soci si riunisce in via
ordinaria per deliberare:
a) sul bilancio d’esercizio o rendiconto;
b) sugli indirizzi e le direttive generali dell'Istituto;
c) sulla nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei revisori o Revisore Unico;
d) sull'approvazione del Regolamento e delle modifiche al
Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;
e) su quanto sottoposto alla sua approvazione dallo
Statuto o dal Regolamento.
L'Assemblea Generale dei soci delibera in via ordinaria a
maggioranza semplice dei presenti.
Art.16
L'Assemblea Generale dei soci si riunisce in via
straordinaria per deliberare:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del
patrimonio.
L'Assemblea Generale dei soci delibera in via
straordinaria con la presenza anche per delega di almeno la metà dei soci e con
la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea Generale dei soci riunita in seduta
straordinaria, deve essere convocata alla presenza di un notaio che redigerà il
verbale della seduta.
Art.17
L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal
Presidente, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente ed in caso di
impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano per età. La Segreteria
redige il verbale delle sedute e ne dà pubblicità tramite i canali
istituzionali e, comunque, tenendone una copia a disposizione per i soci presso
la sede sociale.
Presidente
Art.18
L'Istituto è presieduto e rappresentato da un Presidente,
scelto fra i soci Onorari e Effettivi che non si trovano in stato di morosità,
eletto e nominato dall'Assemblea Generale. Il Presidente dura in carica un
quadriennio ed è rieleggibile.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in
giudizio dell'Istituto;
b) ha la firma dell'Istituto;
c) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea
Generale, di cui cura l'esecuzione delle delibere;
d) indica l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea Generale;
e) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei
regolamenti;
f) dispone quanto occorre per l'ordinato funzionamento
dell'Istituto.
Art.19
Qualora il Presidente, per un qualsiasi motivo, cessi dal
suo ufficio o sia impedito ad adempiervi, le sue funzioni sono assunte a tutti
gli effetti dal Vice-Presidente.
Consiglio Direttivo
Art.20
Il Consiglio Direttivo è composto di otto membri più il
Presidente, scelti fra i soci Onorari e Effettivi che non si trovano in stato
di morosità, ed è eletto e nominato dall'Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio ed è
rieleggibile.
Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio Direttivo –
ad esclusione del Presidente – venga a mancare può essere sostituito da un
socio che venga nominato per cooptazione dal Consiglio Direttivo stesso e dura
in carica fino a scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha cooptato; la nomina
deve essere ratificata nella prima riunione successiva dall'Assemblea Generale
dei soci.
Art.21
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il
Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo
definisce e concorda i compiti specifici per ciascun membro, delegandone parte
delle proprie funzioni ad uno o più consiglieri e fissandone le attribuzioni e
i limiti.
Art.22
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritiene opportuno o quando ne fanno richiesta almeno tre
componenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, comunque, una volta
all'anno per deliberare sulla predisposizione del bilancio d’esercizio o
rendiconto. È ammessa la presenza anche in via telematica.
La convocazione avviene per posta elettronica e deve
contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora in cui si
terrà la riunione.
Art.23
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in
caso di suo impedimento dal Vice-Presidente ed in caso di impedimento di
entrambi dal consigliere più anziano per età.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (o
di chi ne fa le veci).
Art.24
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, senza alcuna
limitazione nel rispetto delle disposizioni di Statuto e Regolamento.
Art.25
Il Vice – Presidente fa le veci del Presidente tutte le
volte che questi è impedito dallo svolgere le proprie funzioni.
Art.26
Il Segretario coadiuva il Presidente nella ordinaria amministrazione e gestione
dell'Istituto, secondo le direttive degli organi statutari.
Redige i verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea Generale dei soci.
Art.27
Il Tesoriere gestisce il patrimonio secondo
le indicazioni e previa approvazione del Consiglio Direttivo; ha diritto di
firma e rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali,
disgiuntamente dal Presidente nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida di
delegargli tale funzione.
Presenta, durante l'Assemblea Generale dei
soci, il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio
Direttivo e corredati del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico
Art.28
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
costituito da tre membri effettivi o da un Revisore unico, scelti fra i soci e
non; in quest'ultimo caso dovrà trattarsi di persone iscritte al Registro dei
revisori contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti o il
Revisore unico è eletto e nominato dall'Assemblea Generale dei soci, dura in
carica un quadriennio ed è rieleggibile.
Art.29
Il Collegio dei Revisori dei Conti o il
Revisore unico si riunisce almeno una volta l'anno.
Delle proprie riunioni dà evidenza
redigendone verbali.
Art.30
Il Collegio dei Revisori dei Conti o il
Revisore unico vigila sull'amministrazione, può partecipare senza diritto di
voto alle sedute del Consiglio Direttivo quando richiesto dal Presidente,
rilascia pareri quando richiesti dal Consiglio Direttivo, redige una relazione
di accompagnamento al bilancio d’esercizio o rendiconto, predisposti dal
Consiglio Direttivo e riferisce in merito all'Assemblea Generale dei soci.
Modifiche statutarie
Art.31
Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà
essere approvata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale,
riunita in seduta straordinaria, secondo le modalità previste nel precedente
articolo 14 (quattordici).
Le modifiche possono anche essere proposte da
tanti soci rappresentanti 1/5 (un quinto) del totale dei soci Onorari e
Effettivi in regola con la quota associativa annuale.
Scioglimento
Art.32
Lo scioglimento dell'Istituto deve essere
sancito, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei soci,
riunita in seduta straordinaria secondo le modalità previste nel precedente
articolo 16, ma con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il patrimonio, dedotte le passività sarà
devoluto ad altri organismi che svolgono un'attività affine e senza scopo di
lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge.
Norma di rinvio
Art.33
Per quanto non previsto nel presente Statuto
si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali applicabili e ad
eventuali regolamenti interni.
FIRMATO: STEFANO GRIMALDI – PAOLA DI ROSA
NOTAIO (I.S.)
Copia conforme all'originale, firmato a norma
di legge, composta di tre fogli per otto facciate oltre la presente e di un
allegato, che si rilascia per gli usi consentiti.